Terreni ex Santo Spirito, fuori gli affittuari dopo la sentenza del Tribunale

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Affidati nel 1946, in affitto senza rinnovo, ad alcune cooperative in cambio di un canone grazie ad un Decreto prefettizio, i terreni avevano visto il trasferimento di proprietà tra Regione Lazio, Comuni di Tivoli e Guidonia ed infine ASL RmG. Il tempo, i passaggi di proprietà, il disinteresse degli Enti pubblici, la mancata richiesta della corresponsione del canone di affitto, avevano creato negli affittuari la speranza che quei terreni divenissero di proprietà di chi, da oltre cinquanta anni, li occupava. Tant’è che su quei terreni sono sorte abitazioni, capannoni, attività economiche, senza nessun titolo edilizio ed autorizzazione. I condoni edilizi, via via avviati dal Governo nazionale, non hanno però consentito sanatorie in assenza di un titolo di proprietà.

Il vasto territorio ha man mano assunto da una parte quella di una estesa e gradevole parvenza di lottizzazione, dall’altra quella di un territorio abbandonato a discariche diffuse e depositi di rottami. Nel 2014, una parte dei soci di tre delle cooperative un tempo assegnatarie dei terreni hanno avanzato, al tribunale di Tivoli, procedimento per usucapione dei terreni ed entrarne in possesso. Nel procedimento si sono costituiti, come contrari e con diverse motivazioni, la Asl RMG (ora RM5), la Regione Lazio ed il Comune di Tivoli, nessuna costituzione invece da parte del Comune di Guidonia. Entrambi gli Enti, in antitesi con la richiesta dei soci delle cooperative, si sono opposti alla richiesta di usucapione. La sentenza mette un punto fermo e fa una precisazione: “Pertanto, in assenza di una interversio possessionis effettuata nei modi previsti dall’art. 1141 c.c., non potendosi qualificare come tale l’eventuale edificazione di manufatti sul terreno detenuto ( Cass. n. 27584 del 2013) non può ritenersi accoglibile la domanda di usucapione di tali beni. Né d’altronde tale interversione può ravvisarsi nella sola mancata riscossione del canone di affitto da parte degli enti proprietari in costanza dei contratti di affito. E’ invece fondata la domanda riconvenzionale di restituzione dei terreni proposta dalla Azienda USL Roma G, essendo circostanza non contestata ( e comunque emergente dalla suindicata normativa) la sua qualità di proprietaria degli stessi. Né è ravvisabile alcun titolo legittimante la detenzione di tali terreni da parte degli attori.”

Le conclusioni del Giudice Lumia sono conseguenziali: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) rigetta le domande formulate dagli attori; 2) Condanna gli attori, ciascuno con riguardo al terreno occupato, a restituire alla Azienda USL Roma G i terreni oggetto di causa, come meglio individuati nel corpo dell’atto di citazione (pagine da 8 a 12); 3) Rigetta la domanda di risarcimento della Azienda USL Roma G; 4) Dichiara inammissibile la domanda di rimozione della Azienda USL Roma G; 5) condanna gli attori in solido al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi euro 3400,00 per compensi, oltre IVA e,CPA e spese generali come per legge.” Ora la sentenza vedrà probabilmente ricorsi, nel frattempo le costruzioni restano abusive ed i terreni dovrebbero essere restituiti all’attuale proprietario, la Asl Rm5, che nel frattempo, con atto dirigenziale di Giugno 2017 aveva avviato l’iter finalizzato ad un regolamento per metterli in vendita. Intanto sui quei terreni restano case e ville abusive, discariche, degrado diffuso.

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