Il Comune di Tivoli ha pubblicato l’Ordinanza n. 286 dell’8 agosto che vede come oggetto : Sicurezza urbana – Contrasto al fenomeno del consumo ed abuso di bevande alcooliche in luogo pubblico ed orario serale e notturno. Ricordiamo che il comune di Guidonia dall’8 agosto ha fatti scattare le misure anti alcool e hanno Villalba di Guidonia, dopo i vari fatti di cronaca di questi giorni.
Vediamo nel dettaglio l’ordinanza:
IL DIVIETO:
dalle ore 00:01 del giorno 10 agosto 2024 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
A) di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive;
B) di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:
- tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali;dalle ore 21:00 alle ore 07:00
C) di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 18:00 alle ore alle ore 07:00
INFORMA
Che l’inosservanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune:
IPOTESI A) e B)
– con la sanzione amministrativa pecuniaria Euro 2.500,00;
– in caso di reiterazione della violazione si applica, come previsto all’art. 50 7-bis.1 del D. Lgs. n. 267/2000, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 5.000,00 con segnalazione, qualora trattasi di attività commerciale, al Questore per l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
Resta salva l’applicazione dell’art. 17-ter del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
IPOTESI C
– con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00
La delibera