Campo Ripoli, continuano le battaglie legali
Più agguerrite che mai, le “squadre” stanno tornando in campo per il “secondo tempo” della disputa sulla gestione di Campo Ripoli. Dopo il ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune, in base al quale è stata concessa la sospensiva alla sentenza del Tar in attesa dell’udienza fissata per l’8 marzo, torna alla carica […]
Più agguerrite che mai, le “squadre” stanno tornando in campo per il “secondo tempo” della disputa sulla gestione di Campo Ripoli.
Dopo il ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune, in base al quale è stata concessa la sospensiva alla sentenza del Tar in attesa dell’udienza fissata per l’8 marzo, torna alla carica l’Atletico Tivoli. Il gestore uscente di Campo Ripoli, che aveva presentato – vincendolo – ricorso contro il bando, continua a rivendicare la gestione dell’impianto: “Lo stesso decreto del Consiglio di Stato stabilisce che fino alla camera di consiglio dell’8 marzo prossimo, rimane valida l’ordinanza del TAR 3082/2012, con la quale il Tar non riconosceva i danni all’Atletico Tivoli solo ed esclusivamente perché lo stesso restava gestore del campo – scrive il presidente della società Franco Gabelli -. Questo non ha nulla a che vedere con l’uso e la disponibilità dell’impianto. Gestione ed uso sono due termini diversi che rappresentano quindi due condizioni diverse. Vi invitiamo a rispettare immediatamente quanto stabilito dal Consiglio di Stato, cosi come aveva già stabilito il Tar del Lazio sia con l’ordinanza 3082/2012 sia con la sentenza dell’8 novembre 2012, completata dalle motivazioni sempre dell’8 novembre ma pubblicate il 28 dicembre scorso. In caso contrario, entro qualche giorno saremo costretti a denunciavi alle autorità di polizia e alla magistratura, ritenendovi gli unici responsabili di fronte alla legge”.
Il legale del comune di Tivoli, Gianluca Piccinni, ha così spiegato la decisione del Consiglio di Stato: “Con tale provvedimento il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato del Comune e ha stabilito la continuazione della gestione dell’impianto di Campo Ripoli nei modi imposti dal Tribunale Amministrativo Regionale con l’ordinanza n. 3082/12 fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata per l’8 marzo 2013. Al riguardo va rilevato come il Tar Lazio abbia erroneamente applicato alla procedura informale di gara ex art. 30 D.lgs. 163/06 indetta dal Comune di Tivoli, la norma sulla composizione della commissione di cui all’art. 84 D.lgs. 163/06, nonostante in materia di concessioni non trovi applicazione il codice degli appalti”.

