Il Consiglio regionale del Lazio, ha approvato, all’unanimita’
(42 voti a favore), la proposta di legge regionale n. 9 del 2013,
d’iniziativa della Giunta, recante disposizioni in materia di
riduzione dei costi della politica e di razionalizzazione della
macchina amministrativa regionale. Approvati anche alcuni ordini
del giorno, il voto sul provvedimento e’ arrivato alle 10.41,
dopo un’ultima sessione di lavoro del Consiglio iniziata alle
20.25 di ieri e durata oltre quattordici ore.
La proposta di legge regionale 9, nota anche come ‘collegato’ alla finanziaria 2013, e’
approdata mercoledi’ 19 nell’Aula consiliare, dopo tredici sedute
e due audizioni in commissione Bilancio, con il seguente titolo:
‘Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto
legge 174/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, in materia di riduzione dei costi della
politica, nonche’ misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza della organizzazione degli uffici e
servizi della Regione’. Il provvedimento e’ diventato legge dopo
tre giorni e una notte di seduta del Consiglio regionale.
Suddiviso in tre parti, si compone di 38 articoli. Ecco alcuni
dei principali punti:
I FONDI AI GRUPPI CONSILIARI –
I gruppi consiliari dovranno predisporre un rendiconto
sull’impiego dei fondi loro destinati da inviare al presidente
della Regione. In caso di irregolarita’ nella rendicontazione, il
gruppo consiliare decadra’ dal diritto all’erogazione dei
contributi con l’obbligo di restituzione delle somme ricevute
(articolo 12). A decorrere dalla presente legislatura, anche i
consiglieri regionali passeranno al trattamento previdenziale
contributivo (art. 1 bis). I dati sui finanziamenti erogati a
qualsiasi titolo ai gruppi consiliari saranno pubblicati su
un’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio
regionale del Lazio e saranno trasmessi alla Corte dei conti,
alla Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici istituita presso la Camera dei deputati. Altre
disposizioni riguardano l’assegno in caso di sospensione del
consigliere regionale (art. 5), la pubblicita’ e la trasparenza
dello stato patrimoniale di consiglieri, assessori e componenti
di organi amministrativi di enti pubblici dipendenti e societa’
regionali (art. 6), lo stato giuridico degli assessori non
consiglieri.
– LIMITI AI COMPENSI DI MANAGER E AMMINISTRATORI –
Una norma fissa il tetto ai compensi degli amministratori di enti
e societa’ regionali: non potranno avere un trattamento economico
annuo omnicomprensivo superiore a quello del presidente della
Regione (art. 22). La pl 9 fissa anche un tetto massimo al
“trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a
carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni
nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la
Regione”: non potra’ superare il 60 per cento del trattamento
economico annuale del primo presidente della Corte di cassazione,
vale a dire non potra’ essere superiore a 175/180 mila euro (art.
19). Inoltre, s’introduce il principio che la partecipazione agli
organi collegiali di enti che ricevono in via ordinaria
contributi dalla Regione debba essere onorifica. Qualora sia
previsto, il gettone di presenza non potra’ superare i trenta
euro (art. 15). I compensi dovuti dalle societa’ o dagli enti a
quei dipendenti regionali che partecipano all’amministrazione o
fanno parte di collegi sindacali di societa’ o enti partecipati
dalla Regione finiranno direttamente nelle casse regionali (art.
17).
– ULTERIORI RIDUZIONI ALLA SPESA –
Non piu’ del 20 per cento di quanto impegnato nel 2009 potra’
essere speso per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita’ e rappresentanza. Abolite le spese per
sponsorizzazioni. Dimezzata la spesa annua per l’attivita’ di
formazione dei dipendenti regionali e per l’assunzione di
personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione.
Altre disposizioni di questa sezione della pl 9 riguardano tagli
alle auto blu, alle spese per buoni taxi, la riduzione dei canoni
passivi di locazione.
– L’ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
In ottemperanza della normativa nazionale in materia di
stabilizzazione della spesa pubblica, in particolare del decreto
legge 138/2011, tutte le regioni devono dotarsi di un collegio
dei revisori dei conti. Il capo II della pl 9 ne stabilisce
l’istituzione nella Regione Lazio e ne regola il funzionamento.
Quale organo di controllo interno e di vigilanza, il collegio dei
revisori dei conti avra’ il compito di vigilare sulla regolarita’
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, in
raccordo con le sezioni regionali della Corte dei conti. Ne
faranno parte tre membri effettivi piu’ due supplenti, scelti
mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere
la qualifica di revisori legali, cosi’ come e’ definita dalla
normativa nazionale e comunitaria, ed essere in possesso di
specifica qualificazione professionale in materia di contabilita’
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti
territoriali. Chiudono la pl 9 gli articoli di rito
sull’abrogazione di norme precedenti e sull’entrata in vigore: il
provvedimento sara’ in vigore dal giorno dopo la pubblicazione
sul Burl.
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