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Comune di Tivoli: sentenza negativa sulle Terme Acque Albule

E’ arrivata a palazzo San Bernardino la sentenza del Tribunale di Roma sulla vicenda Comune di Tivoli e Sirio Hotel (ora Fincres spa detentore del 37% delle quote delle Terme Acque Albule) emettendo una sentenza, anche se non definitiva, contro il comune. Stiamo parlando di un risarcimento di quasi 15 milioni di euro, che se confermato, porterebbe guai seri nel bilancio del comune.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio tra le parti, così scrive:”accerta l’inadempimento del Comune di Tivoli all’obbligazione, contenuta nell’articolo 10 dei patti parasociali stipulati in data 29 novembre 2001, di acquisire la partecipazione in Acque Albule oggi di proprietà Fincres spa (già Sirio Hotel srl) e dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio“.

LA VICENDA

Il comune di Tivoli possedeva l’intero capitale sociale delle Acque Albule spa fin dalla data della sua costituzione (1928), in data 29 novembre 2001  a seguito di una parziale privatizzazione di Acque Albule spa, Sirio Hotel acquistava dal comune di Tivoli una partecipazione in tale società, e contestualmente, stipulava con il medesimo comune dei patti parasociali di durative quinquennale. I patti prevedevano tra l’altro, nell’articolo 10, che, nell’ipotesi di loro mancato rinnovo, Sirio avrebbe potuto esercitare entro un anno dalla scadenza una opzione put, ossia rivendere le proprie azioni allo stesso comune di Tivoli, che, si obbligava a riacquistare al prezzo stimato da un perito scelto di comune accordo tra le parti.

Alla prima scadenza quinquennale (2006) il comune di Tivoli procedeva al rinnovo dei patti parasociali salvo poi rendersi successivamente inadempiente agli stessi e da costringere la Sirio Hotel ad instaurare un giudizio arbitrale poi conclusasi con un lodo ad essa favorevole concludendo validi i patti parasociali. Nel 2011 seconda scadenza quinquennale i patti non venivano rinnovati e il socio privato si avvaleva (2012) dell’opzione put. Di conseguenza il ricorso alla Magistratura visto che il comune non stipulava in contratto di vendita.

La difesa del comune adduceva che la società era decaduta dal diritto di esercitare l’opzione put e che entrando una nuovo disciplina normativa (Legge 300/2007) che vietava alle amministrazioni locali di acquistare o mantenere partecipazioni sociali in società aventi per oggetto attività strettamente funzionali. Ricordiamo che nel 2018 le parti chiedevano la remissione sul ruolo istruttorio perché era in atto una definizione bonaria ma che non ha portato nessun accordo.

Una vicenda articolata dove si sono susseguiti varie fasi nella vita amministrativa tiburtina e gestita in modo altalenante dall’amministrazione Proietti.

 

 

 

 

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