Assegno divorzile, stop al pagamento, se la tua ex coniuge ha debiti puoi compensarli | la nuova sentenza che riscrive gli arretrati
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Non sempre chi è tenuto a pagare l’assegno divorzile deve continuare a farlo senza poter far valere le proprie ragioni economiche. Una recente decisione del Tribunale di Ancona, la sentenza n. 1972 del 28 novembre 2025, ha riportato al centro del dibattito un tema delicatissimo: è possibile compensare gli arretrati dell’assegno con i debiti che l’ex coniuge ha nei confronti di chi deve pagare? La risposta è sì, ma solo a determinate condizioni e non in tutti i casi.
La vicenda è concreta e molto comune nella pratica. Una donna ha chiesto di procedere in via esecutiva contro l’ex marito per recuperare gli arretrati dell’assegno divorzile. L’uomo si è opposto sostenendo che, prima di versare quanto richiesto, andavano considerati i debiti della ex moglie nei suoi confronti, chiedendo quindi una compensazione tra i rispettivi crediti. I giudici marchigiani hanno colto l’occasione per ribadire un principio importante: la natura dell’assegno divorzile non è sempre la stessa, e proprio questa differenza può decidere se la compensazione è ammessa oppure no.
Quando l’assegno divorzile si può compensare: il ruolo della funzione perequativa
L’assegno divorzile, ricordano i giudici, non è una misura rigida e immutabile. Può essere modificato nel tempo e, soprattutto, può svolgere due funzioni diverse. In alcuni casi ha una funzione perequativa, in altri una funzione assistenziale o quasi alimentare. La differenza non è solo teorica, ma ha conseguenze pratiche decisive, anche sul tema della compensazione.
Si parla di assegno a funzione perequativa quando serve a riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi dopo il divorzio. In questa prospettiva il giudice guarda al contributo dato da ciascuno alla vita familiare, alla durata del matrimonio, alle eventuali rinunce lavorative e alla differenza di situazione patrimoniale che si crea dopo la separazione definitiva. In sostanza, l’assegno divorzile diventa uno strumento di riequilibrio patrimoniale fra due persone che, per anni, hanno condiviso vita, progetti e scelte economiche.
Proprio perché si muove su un piano patrimoniale, l’assegno perequativo, spiegano i giudici di Ancona, può in alcuni casi essere compensato con un credito dell’ex obbligato verso il beneficiario. La compensazione, però, non è automatica: il credito deve essere certo, cioè non contestato nella sua esistenza; liquido, ossia di importo determinato o determinabile con precisione; ed esigibile, quindi scaduto e recuperabile anche coattivamente. Solo in presenza di queste condizioni il giudice può valutare se “incrociare” i conti tra ex coniugi, riducendo o azzerando gli arretrati dell’assegno in proporzione al debito del beneficiario.
In casi come quello esaminato ad Ancona, il tribunale non introduce una regola nuova, ma applica i principi generali sulla compensazione tra crediti e debiti al particolare contesto dell’assegno divorzile a funzione perequativa. Il messaggio è chiaro: se l’assegno serve a riequilibrare patrimoni e, allo stesso tempo, il beneficiario è debitore verso l’ex coniuge, il giudice può autorizzare una compensazione, evitando che una delle due parti resti creditrice su un fronte e debitrice sull’altro.

Quando l’assegno resta intoccabile: funzione assistenziale e mantenimento dei figli
Completamente diversa è la situazione in cui l’assegno divorzile ha una funzione assistenziale. In questo caso non si tratta di colmare un divario patrimoniale, ma di garantire al beneficiario un minimo vitale per condurre un’esistenza dignitosa. Succede quando l’ex coniuge non è economicamente autosufficiente, non ha mezzi adeguati né concrete possibilità di procurarseli. L’assegno diventa allora uno strumento di protezione dei bisogni essenziali.
Proprio perché l’obiettivo è quello di tutelare esigenze primarie, la sentenza del Tribunale di Ancona ribadisce che in questo caso la compensazione non è ammessa. Anche se l’ex beneficiario dell’assegno è debitore verso l’altro coniuge, e anche se il credito è certo, liquido ed esigibile, l’obbligo di pagamento non può essere “eroso” dal gioco delle compensazioni. Il giudice non può sacrificare un assegno destinato alla sopravvivenza economica della persona, perché l’ordinamento gli attribuisce un valore di tutela che prevale sul meccanismo del dare-avere tra ex coniugi.
Ancora più rigida è la disciplina per l’assegno di mantenimento dei figli. Diversamente dall’assegno divorzile, questo contributo ha natura esclusivamente assistenziale e tutela l’interesse dei minori o dei maggiorenni non economicamente autosufficienti. Qui la regola è netta: l’assegno destinato ai figli non può mai essere compensato con eventuali crediti reciproci tra i genitori. Anche se uno dei due ha un credito riconosciuto e documentato nei confronti dell’altro, ciò non incide sul dovere di mantenimento. Il denaro non appartiene al genitore residente, ma è destinato ai figli, e questo lo rende intoccabile rispetto alle logiche di compensazione.
La sentenza n. 1972/2025 del Tribunale di Ancona, dunque, non rivoluziona il sistema, ma chiarisce con forza una linea di confine: l’assegno divorzile può essere compensato con i debiti dell’ex coniuge solo se ha natura perequativa e solo in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile in favore dell’obbligato. Quando invece l’assegno è assistenziale o riguarda il mantenimento dei figli, l’obbligo di pagamento resta impermeabile a qualsiasi compensazione. Una distinzione che, nella pratica, può fare la differenza tra un pignoramento pieno e un saldo effettivamente riequilibrato tra le parti.
