Addio bonifici tra parenti: l’erede da oggi può contestarli | Fai attenzione

Scopri come i bonifici tra parenti influenzano l’eredità. Anche a distanza di anni, le donazioni possono essere contestate. Proteggi il tuo futuro ereditario.

Addio bonifici tra parenti: l’erede da oggi può contestarli | Fai attenzione
Scopri come i bonifici tra parenti influenzano l’eredità. Anche a distanza di anni, le donazioni possono essere contestate. Proteggi il tuo futuro ereditario.

Nel complesso mondo delle successioni ereditarie, un aspetto spesso sottovalutato riguarda i bonifici effettuati in vita dal defunto a favore dei propri congiunti. Contrariamente a quanto molti possano pensare, questi trasferimenti di denaro, anche se risalenti a molti anni prima, possono essere oggetto di contestazione da parte degli eredi legittimari. La regola è chiara: i bonifici rientrano sempre nel calcolo dell’eredità, a patto che rappresentino donazioni significative dal punto di vista successorio.

L’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e delle banche si concentra solitamente sulle movimentazioni degli ultimi dieci anni. Tuttavia, questo limite tecnico-fiscale non esclude affatto che bonifici anteriori a tale periodo possano essere considerati. La vera salvaguardia per chi ha ricevuto il denaro risiede nel termine di prescrizione decennale, riconosciuto agli eredi per impugnare donazioni ritenute lesive dei loro diritti. È cruciale comprendere che questo termine decorre dalla data di apertura della successione, ovvero dal decesso del donante, e non dal momento in cui il bonifico è stato effettuato. Questo significa che un trasferimento risalente a trent’anni fa può essere legittimamente contestato se l’azione viene intrapresa entro dieci anni dalla morte del disponente.

Quando i trasferimenti finiscono nel calcolo della successione

Quando i trasferimenti finiscono nel calcolo della successione

Trasferimenti in vita: quando rientrano nel calcolo successorio.

 

Il meccanismo attraverso cui i bonifici influenzano l’eredità si articola principalmente in due scenari giuridici distinti. Il primo e più comune è l’istituto della collazione, disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile. Attraverso la collazione, le donazioni effettuate in vita dal defunto vengono “virtualmente” ricondotte al patrimonio ereditario. Questo processo mira a garantire una ripartizione equa tra gli eredi che sono anche donatari, evitando che alcuni beneficino eccessivamente a discapito di altri.

Questo strumento è fondamentale per prevenire squilibri significativi tra le quote ereditarie stabilite dalla legge o da eventuali testamenti. Gli eredi legittimari – ovvero coniuge, figli e, in assenza di questi, gli ascendenti – godono di una particolare protezione legale. La legge riserva loro una quota minima di eredità, definita “quota di legittima”, dalla quale non possono essere esclusi. Qualsiasi disposizione testamentaria o donazione che intacchi questa quota può essere oggetto di azione giudiziaria da parte dei legittimari.

È importante notare che la collazione coinvolge prevalentemente le donazioni ricevute da chi è già erede. I trasferimenti di denaro verso persone estranee alla successione, sebbene non soggetti a collazione, possono comunque essere impugnati dai legittimari qualora abbiano eroso la quota loro riservata, configurandosi come donazioni lesive della legittima. In tali casi, gli eredi danneggiati possono avviare un’azione di riduzione per ottenere la restituzione di quanto leso.

Le esclusioni previste dalla legge: quali bonifici sono protetti

Le esclusioni previste dalla legge: quali bonifici sono protetti

Bonifici protetti dalla legge: le esclusioni previste per la tutela.

 

Non tutti i bonifici e i trasferimenti sono automaticamente soggetti a collazione o a contestazione. La legge prevede specifiche esclusioni che tutelano particolari tipologie di pagamenti, riconoscendone la natura non liberale o la finalità meritevole di protezione. In primo luogo, sono esclusi dalla collazione e dal calcolo ereditario tutte le spese sostenute per il mantenimento e l’educazione dei familiari. Questi trasferimenti rientrano negli obblighi naturali e giuridici dei genitori e non sono considerati atti di generosità straordinaria.

Analogamente, i bonifici destinati a coprire cure mediche o spese sanitarie urgenti non finiscono nel calcolo successorio, così come quelli effettuati per sostenere i costi delle nozze o per l’acquisto di abbigliamento per i congiunti. Tali erogazioni sono considerate espressione dei doveri di solidarietà familiare. Un aspetto da considerare attentamente è la proporzionalità: le donazioni per corredo nuziale o per istruzione artistica/professionale sono escluse solo se ritenute ordinarie rispetto alle possibilità economiche del defunto.

Ad esempio, una spesa elevata per l’università all’estero di un figlio potrebbe essere considerata ordinaria per una famiglia benestante, ma straordinaria per una con risorse limitate, rendendola potenzialmente soggetta a collazione in quest’ultimo caso. Infine, i trasferimenti effettuati in segno di riconoscenza per servizi specifici resi dal beneficiario al donante possono sfuggire al calcolo ereditario, a patto che esista un nesso dimostrabile tra il servizio e la liberalità. È fondamentale ricordare che, anche quando una donazione è espressamente dispensata dalla collazione per volontà del defunto, essa deve comunque rispettare i limiti della quota disponibile e non ledere le spettanze degli eredi legittimari, la cui tutela rimane prioritaria.