Balcone inagibile, ponteggi o infiltrazioni: il condominio deve risarcirti | La sentenza che cambia tutto
Lavori condominiali? Se il tuo balcone è occupato da ponteggi o danneggiato da infiltrazioni, una nuova sentenza di Genova stabilisce quando hai diritto al risarcimento.
Ponteggi sui balconi privati: il condominio deve pagare?
Ponteggi sui balconi privati: chi paga per i lavori in condominio?
Uno dei punti cardine della pronuncia genovese riguarda l’utilizzo di spazi privati, come i balconi di proprietà esclusiva, per l’installazione di ponteggi necessari ai lavori sulle parti comuni. Nel caso specifico, il condomino attore lamentava un’occupazione sine titulo dei propri balconi per diversi mesi. Il condominio, dal canto suo, si difendeva attribuendo la responsabilità all’impresa appaltatrice e negando un proprio obbligo risarcitorio. Tuttavia, il Tribunale di Genova ha chiarito che il condominio è il soggetto responsabile per l’organizzazione e la gestione dei lavori che interessano l’edificio, comprese le modalità di installazione dei ponteggi. Anche se l’impresa è l’esecutrice materiale, il condominio non può sottrarsi alla propria responsabilità se l’occupazione delle proprietà private non è stata preventivamente autorizzata o compensata. Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto del condomino a un’indennità di occupazione, configurata non come un risarcimento del danno (che presuppone una prova specifica del pregiudizio subito), ma come una *compensazione per la limitazione del godimento* dell’immobile. Questo principio sottolinea l’importanza per i condomini di chiedere una giusta compensazione qualora i propri spazi esclusivi vengano sacrificati per il bene comune, anche in assenza di un danno diretto provato.
Danni da infiltrazioni e responsabilità del condominio
Infiltrazioni d’acqua e danni in condominio: il nodo della responsabilità.
La sentenza affronta anche la delicata questione delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalle parti comuni dell’edificio, un problema purtroppo endemico in molti condomini, capace di arrecare seri danni e disagi. Nel caso esaminato, le gravi infiltrazioni provenivano dal canale di gronda, causando danni visibili e significativi agli interni dell’abitazione dell’attore. Il condominio si è difeso, come spesso accade, negando l’esistenza o la prova dei danni e sollevando eccezioni di prescrizione, cercando di esimersi dalla propria responsabilità. Il Tribunale di Genova, tuttavia, ha ribadito con forza un principio consolidato in materia di responsabilità da custodia (art. 2051 c.c.): il condominio, in quanto custode delle parti comuni dell’edificio, è intrinsecamente responsabile dei danni che da esse derivano ai singoli condòmini o a terzi, a meno che non provi il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e irresistibile che abbia causato il danno. La mancata manutenzione o una manutenzione inadeguata delle parti comuni, come canali di gronda o tubature vetuste, che causano danni alle proprietà private, comporta un chiaro obbligo risarcitorio a carico del condominio. È fondamentale per il condomino danneggiato documentare tempestivamente i danni, raccogliere prove concrete (come fotografie, preventivi di riparazione, perizie tecniche) e segnalare immediatamente l’accaduto all’amministratore mediante comunicazione formale. La decisione genovese rinforza la posizione dei singoli proprietari, sottolineando che il condominio non può esimersi facilmente dalle proprie responsabilità, specialmente quando si tratta della cura e manutenzione delle strutture che influiscono direttamente sulla sicurezza, la salubrità e la vivibilità delle singole unità abitative. Un risarcimento è dovuto per il ripristino dei luoghi e il disagio subito.
