Genitori separati – visite negate, accordi ignorati: non è solo un dispiacere ma un problema legale | il giudice può ribaltare l’affido senza avviso
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Quando un genitore non si presenta agli incontri programmati, a soffrire non è solo l’altro genitore: a pagare il prezzo più alto è il bambino, che vede incrinarsi uno dei legami più importanti della sua vita. Dietro quelle visite saltate non c’è soltanto una delusione emotiva, ma una vera violazione dei diritti del minore.
Molti genitori separati raccontano situazioni ricorrenti: appuntamenti mancati, promesse disattese, messaggi ignorati. Episodi che, se ripetuti, non solo creano disordine nella vita quotidiana, ma configurano una vera inadempienza giuridicamente rilevante. Non è un terreno lasciato alla sola sensibilità personale: la legge interviene quando il disinteresse compromette il percorso di crescita del minore.
Gli strumenti di tutela esistono, sono precisi e oggi più chiari grazie alle riforme dell’ultimo biennio. Ecco cosa succede quando un genitore smette di rispettare gli accordi stabiliti dal tribunale.
Nel linguaggio comune si parla di “visite”. In realtà, dal punto di vista giuridico, si tratta di un diritto-dovere. L’articolo 337-ter del Codice Civile tutela l’esigenza primaria del minore: mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. La presenza costante di mamma e papà non è una facoltà, ma un cardine della bigenitorialità.
In questo quadro, la giurisprudenza è chiara: non si può obbligare fisicamente un genitore a presentarsi (Cass. Civ. 6471/2020), ma la sua assenza non è priva di conseguenze. Il sistema giuridico, infatti, considera l’inadempimento come un comportamento che può danneggiare l’equilibrio psicofisico del figlio. E se gli appuntamenti saltano regolarmente, è possibile attivare una procedura specifica per segnalare la violazione.
Ricorrere al giudice: come funziona la tutela prevista dal Codice
Dal 2023, con la Riforma Cartabia, le contestazioni relative all’affidamento e al mancato rispetto delle visite sono regolate dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile. Il ricorso può essere proposto dal genitore che subisce le inadempienze oppure dal Pubblico Ministero quando è in gioco il benessere del minore.
Una volta presentato il ricorso, il giudice convoca le parti per un primo tentativo di conciliazione. Se il comportamento non cambia, può intervenire con misure anche molto incisive. L’obiettivo è ristabilire un equilibrio e proteggere il minore da una presenza discontinua o dannosa.
La norma permette infatti di sanzionare le “gravi inadempienze”, ovvero tutti quei comportamenti che ostacolano il corretto svolgimento dell’affidamento e creano pregiudizio al bambino.
Gli strumenti a disposizione del giudice sono diversi, graduati in base alla gravità delle violazioni. Il genitore che non rispetta le visite può essere:
• ammonito, attraverso un richiamo formale sulle proprie responsabilità;
• sanzionato economicamente con multe da 75 a 5.000 euro da versare alla Cassa delle Ammende;
• condannato a risarcire i danni, sia al figlio privato della relazione paritaria, sia all’altro genitore che ha dovuto riorganizzare la propria vita;
• sottoposto alla revisione dell’affido, con modifiche alle modalità di frequentazione o, nei casi più gravi, con affidamento esclusivo all’altro genitore.
Quando il comportamento diventa sistematico, la giurisprudenza ritiene che esso possa integrare una vera “dismissione delle funzioni genitoriali”. Non a caso, sia la Cassazione sia diversi tribunali hanno disposto l’affido esclusivo in situazioni di assenza prolungata e ingiustificata.

Quando il comportamento può diventare un reato
Non vedere il proprio figlio non è automaticamente un reato. Lo diventa però nei casi in cui il genitore ometta completamente i propri doveri, arrivando a privare il minore dell’assistenza morale e materiale. In questo scenario può configurarsi la violazione degli obblighi di assistenza familiare prevista dall’art. 570 del Codice Penale.
Non rientrano invece nella sfera penale le semplici assenze, a meno che non ci siano atti fraudolenti volti a eludere consapevolmente un provvedimento del giudice (Cass. Pen. 38126/2023).
Quando gli appuntamenti saltano ripetutamente, il primo passo è sempre documentare. Inviare una PEC o una raccomandata permette di creare una prova delle violazioni. Se la situazione non migliora, è possibile tentare la mediazione familiare. In caso di ulteriore disinteresse, l’unica via è il ricorso previsto dall’art. 473-bis.39 c.p.c., così da chiedere l’intervento del giudice.
La legge, oggi più che mai, mette al centro il bambino: ignorare gli accordi non è solo una mancanza emotiva, ma un vero inadempimento che il tribunale può correggere anche in modo drastico.
